«A chi appartengono i diritti d’autore su un cortometraggio o su un film?» Se hai realizzato un cortometraggio o stai pensando di girarne uno ti sarai certamente fatto questa domanda: proverò a rispondere in questo articolo.
Per prima cosa, occorre distinguere tra diritto morale d’autore e diritti patrimoniali d’autore.
Il diritto morale appartiene agli autori del cortometraggio ed è inalienabile e irrinunciabile: ciò significa che non può mai essere ceduto e che l’autore non può mai rinunciarvi. È un diritto “morale” perché attiene alla paternità dell’opera, al fatto che l’autore ha partecipato alla realizzazione del cortometraggio. In particolare, l’autore può sempre rivendicare la paternità dell’opera (anche se inizialmente è stata pubblicata in modo anonimo o sotto uno pseudonimo); può sempre opporsi alle modifiche del cortometraggio che danneggiano la sua reputazione e, se inedita, può in ogni momento decidere di pubblicarla, anche a distanza di molti anni dalla sua realizzazione.
Il diritto morale d’autore è distinto ed autonomo rispetto ai diritti patrimoniali d’autore, che invece riguardano lo sfruttamento commerciale del cortometraggio in ogni possibile forma e che l’autore può sempre cedere ad altri.
I diritti patrimoniali spettano agli autori del cortometraggio: l’autore del soggetto (il soggetto è l’opera letteraria da cui è tratta l’opera cinematografica), l’autore della sceneggiatura (il “copione”, che contiene le battute, i dialoghi e le azioni degli attori), l’autore della musica (che può essere creata appositamente per il film oppure adatta da una già esistente), il direttore artistico (cioè il regista, che coordina tutti i soggetti coinvolti nel cortometraggio) e il traduttore (incaricato di tradurre il testo dei dialoghi in una lingua diversa). Questi diritti, invece, sono cedibili e rinunciabili, perché l’autore può cederli ad altri soggetti e rinunciare ad essi. Inoltre, la loro durata è limitata a 70 anni dopo la morte dell’ultimo autore.
Tra i diritti patrimoniali ricordiamo: il diritto di pubblicare, riprodurre e trascrivere l’opera; il diritto di eseguire, comunicare e distribuire l’opera; il diritto di dare in prestito e di noleggiare l’opera.
Da notare che gli attori non sono autori del film, anche se rivestono un ruolo fondamentale nella riuscita e nel successo dell’opera.
«E il produttore?» Nelle opere più complesse agli autori si affianca spesso la figura del produttore, colui che finanzia il film. Si tratta di un soggetto che, attraverso un’organizzazione di natura imprenditoriale, mette a disposizione degli stessi autori gli strumenti economici, tecnici e amministrativi per realizzare il film. Ad esempio, il produttore paga i tecnici e gli attori, individua i luoghi nei quali girare, richiede gli eventuali permessi, noleggia il materiale tecnico e così via.
Di regola gli autori cedono al produttore, che assume il rischio economico della realizzazione del film, tutti i diritti patrimoniali di sfruttamento della pellicola. Questo avviene attraverso particolari contratti scritti, con l’obiettivo di permettere al produttore di rientrare delle spese e realizzare un profitto. Se invece il produttore manca, i diritti patrimoniali rimangono nella disponibilità degli autori, che potranno gestirli come meglio credono.